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Imposte e tasse 09 Dicembre 2021

Tracciato il confine tra credito non spettante e credito inesistente

Un interessante spunto dalle sentenze della Cassazione 16.11.2021, nn. 34444 e 34445.

La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 34444 e 34445 depositate il 16.11.2021, cambia passo sulla distinzione tra crediti d’imposta inesistenti e crediti non spettanti, prendendo atto della necessità di una netta distinzione tra le 2 fattispecie. La questione attiene ai casi di indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta che porta a differenti conseguenze a seconda che si rilevi l’assenza (totale o parziale) dei presupposti costitutivi del credito, oppure il solo utilizzo in modo irregolare. Le norme di interesse sono principalmente l’art. 13, cc. 4 e 5 D.Lgs. 471/1997, che dispone in tema di sanzioni per indebite compensazioni e l’art. 27, c. 16 D.L. 185/2008, che ha fissato al 31.12 dell’8° anno successivo il termine per la notifica dell’atto di recupero del credito d’imposta inesistente. Dal punto di vista sanzionatorio, le disposizioni sopra richiamate prevedono l’applicazione della sanzione amministrativa del 30% nei casi di utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a quella spettante ed una sanzione cha varia dal 100% al 200% in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. Per credito inesistente, dice la norma, si intende il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile tramite i controlli automatizzati (artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. 633/1972). A completare il...

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