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Società 08 Gennaio 2019

Transazione conclusa con alcuni amministratori o sindaci


Come noto, ai sensi dell'art. 1304 C.C., la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare; parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarino di volerne profittare. La questione assume particolare interesse laddove abbia ad oggetto gli effetti della transazione sottoscritta da taluni amministratori o sindaci di una società, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità promossa ai loro danni da parte di un creditore sociale, ovvero del curatore del fallimento della medesima società ex art. 146 L.F. In buona sostanza, occorre chiarire, da un lato, l'eventuale residua responsabilità in capo al debitore solidale che dichiari di volere profittare dell'accordo transattivo intercorso con un co-debitore ed il creditore, nonché le residue azioni esperibili da parte di quest'ultimo nei confronti dei co-debitori medesimi, a seguito dell'intervenuta transazione. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito, in più occasioni, che l'art. 1304, c. 1 C.C., che disciplina gli effetti della transazione intervenuta fra il creditore ed uno dei condebitori solidali, si riferisce alla sola ipotesi in cui la transazione abbia riguardato l'intero debito solidale;...

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