Supponiamo che tra 2 operatori economici sia intervenuto un accordo transattivo che prevedeva il pagamento dilazionato di una certa somma di denaro a scadenze prestabilite. Normalmente, il mancato pagamento di una sola delle rate concordate in sede transattiva rappresenta un grave inadempimento agli obblighi assunti nel contratto di transazione. Da ciò deriva la facoltà, per la parte che lo subisce, di agire o per far dichiarare risolto il contratto o per chiederne l'adempimento, ex art. 1453 C.C. Ma cosa succede per quegli accordi definiti prima dell'emergenza sanitaria o in corso di esecuzione al suo insorgere? Non sono pochi, infatti, gli operatori economici in grave difficoltà economica per il lockdown delle attività produttive, dal 9.03.2020, stabilito dai provvedimenti d'autorità per fronteggiare la pandemia.
A tale proposito l'art. 91, D.L. 17.03.2020, n. 18, ha opportunamente introdotto all'art. 3 D.L. 23.02.2020, n. 6 una disposizione che tiene conto dell'impatto dell'eccezionalità dell'evento sui rapporti giuridici in essere. In sostanza, a norma del comma 6-bis, “Il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 C.C., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".
A mente...