Non è in nessun caso applicabile l’istituto del transfer price, quando le operazioni oggetto di contestazioni si sono perfezionate tra operatori che, ancorché operanti all’interno del medesimo gruppo societario, sono comunque residenti all’interno del territorio dello Stato. A confermare la improponibilità della disciplina del transfer price domestico, è intervenuta la V^ Sezione della Cassazione, con la sentenza 25.06.2019, n. 16948. I giudici della Suprema Corte sanciscono, in via definitiva, la caducazione degli effetti di un avviso d’accertamento, operato con il metodo analitico-induttivo dall’Amministrazione finanziaria, da cui aveva tratto origine il recupero a tassazione di un maggior reddito scaturente da operazioni commerciali stimate evidentemente come antieconomiche, di tal guisa da poter definire i valori di cessione applicati ben al di sotto di quelli scaturenti dal computo del c.d. “valore normale” determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
Tale recupero, come accennato, era poi ulteriormente valorizzato dalla riscontrata appartenenza al medesimo gruppo di due società nazionali, con la conseguente applicabilità della disciplina dei prezzi di trasferimento. Ebbene, a tal proposito, i giudici ribadiscono la non applicabilità dell’istituto del transfer price domestico chiarendo, ulteriormente, come per tale fenomeno sia stata esclusa la natura antielusiva,...