La disciplina del transfer pricing contenuta nell'art. 110, c. 7 Tuir che per interpretazione autentica del D.Lgs. 147/2015, riguarda solo i rapporti da e per società non residenti in Italia riconducibili allo stesso Gruppo societario (concetto più largo di quello civilistico: cfr. documento CNDCEC), ha subito modifiche e integrazioni dal D.M. 14.05.2018, conseguenza dell'art. 59, c. 1 D.L. 50/2017.
Tali innovazioni non sono ancora oggetto di interventi ufficiali dell'Agenzia delle Entrate, mentre, proprio in un'ottica di stimolo al dialogo con la stessa Agenzia, hanno formato oggetto della nota di Assonime 4/2018 e di un documento di indirizzo e ricerca dell'apposito gruppo di lavoro del CNDCEC, pubblicato il 19.12.2018.
In questo ultimo documento sono contenuti alcuni spunti di riflessione cosi riassumibili: impossibilità dell'Amministrazione Finanziaria di disconoscere le metodologie utilizzate dal contribuente se rientranti nei modelli accettati dall'OCSE; accettazione dei dati risultanti dalle analisi di comparabilità predisposte (che ben possono accogliere soggetti in perdita non sistemica) qualora gli stessi dati rientrino, in qualunque posizione, nel range interquartilico; centralità dei dati risultanti dalla contabilità industriale aziendale in termini di classificazione delle analisi basate sul metodo del CUP interno; premialità in termini di esonero da sanzioni anche per i contribuenti...