Transfer princing su servizi a basso valore aggiunto
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 3537/2024, ha affrontato il tema della deducibilità dei servizi a basso valore aggiunto forniti a livello intercompany ai fini del transfer pricing.
La sentenza in commento ha offerto importanti chiarimenti in materia di transfer pricing, con particolare riferimento ai servizi a basso valore aggiunto. I giudici milanesi hanno stabilito che, prima di valutare la congruità del mark-up applicato, occorre preliminarmente verificare la corretta deducibilità dei costi sostenuti per tali servizi. In particolare, sono stati individuati 2 requisiti fondamentali:- i destinatari del servizio devono averne una reale necessità e sarebbero stati disposti a pagarlo anche qualora fossero stati indipendenti dal fornitore;- i servizi offerti dalla controllante non devono essere una duplicazione di attività che la controllata già svolge in autonomia o con il contributo di altri fornitori esterni.Il D.M. 14.05.2018, all'art. 7, definisce i servizi a basso valore aggiunto nell'ambito delle transazioni infragruppo, prevedendo un mark-up forfettario del 5% come parametro di riferimento per la valorizzazione di tali servizi a prezzi di mercato.Il caso esaminato riguarda una verifica fiscale in cui le Entrate contestavano non il mark-up applicato, conforme al 5% previsto dalla normativa, bensì l'effettivo beneficio derivante per la branch italiana da servizi di management fatturati dalla casa madre austriaca. Tali servizi sono stati considerati di esclusivo interesse della capogruppo, determinando la ripresa a tassazione dei relativi costi.Per valutare la deducibilità dei costi intercompany, la Corte ha richiamato le linee guida OCSE del...