Dopo l’informazione di esaurimento delle risorse, dal 7.11.2025, per abbassamento del plafond disponibile a 2,5 miliardi di euro, l’art. 1 D.L. 22.11.2025 n. 175 propone la destinazione di ulteriori 250 milioni di euro per l’anno 2025 alla prenotazione degli incentivi 5.0.
Entro le ore 18:00 del 27.11.2025, per accedere al beneficio, l'impresa deve trasmettere, ai sensi dell’art. 12, D.D. 24.07.2024, la prima comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti. Occorre presentare anche un’apposita certificazione che attesti ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni. Alla comunicazione preventiva seguiranno le comunicazioni di prenotazione con acconto e infine di completamento alla consegna del bene.
In relazione alle comunicazioni preventive presentate dal 7.11.2025 fino alle ore 18:00 del 27.11.2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6.12.2025. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta. Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici (di cui all’art. 15, c. 1, lett. a) D.D. 24.07.2024).
Per quanto riguarda il rispetto del divieto di cumulo di cui all’art. 38, c. 18 D.L. 19/2024, questo si interpreta nel senso che l’impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta 5.0 e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 di cui all’art. 1, c. 1051 e segg. L. 30.12.2020, n. 178.
Le imprese che, alla data del 22.11.2025 (entrata in vigore del D.L. 21.11.2025 n. 175), hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta, devono optare, entro il 27.11.2025, con modalità telematiche per 1 dei 2 crediti d’imposta.
Il GSE invierà una PEC ai soggetti che hanno presentato richieste per entrambi i meccanismi, contenente il modello di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 per la richiesta di rinuncia a una delle misure agevolative (Transizione 4.0 / Transizione 5.0) ai sensi dell’art. 1, c. 2 D.L. 175/2025. Il soggetto beneficiario dovrà:
- compilare il modello allegato alla PEC,
- firmarlo digitalmente,
- trasmetterlo tramite PEC all’indirizzo indicato dal GSE nella comunicazione, nelle tempistiche sopra indicate.
Qualora l’impresa opti per il credito d’imposta 5.0, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d’imposta.
Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l’impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro 5 giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.
