L’art. 38, c. 13 D.L. 19/2024 stabilisce, infatti, che il beneficio fiscale è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, entro il 31.12.2025, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante. L'ammontare del credito d’imposta non utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo. È, dunque, possibile utilizzare il beneficio anche in un’unica soluzione, ma entro la fine del 2025.Fin qui la norma primaria. Sul punto è intervenuto anche l’art. 13 D.M. 24.07.2024 stabilendo che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, decorsi 10 giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 12, c. 13 del decreto. Trattasi della comunicazione che il GSE è tenuto ad effettuare, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni previste, entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di “completamento”. In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione decorsi 10 giorni dalla comunicazione effettuata dal GSE all’impresa circa l'importo del credito utilizzabile, importo che non può eccedere l’ammontare “prenotato” del bonus 5.0. Operativamente, come meglio precisato dal decreto attuativo, il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31.12.2025,...