Le modifiche e le nuove FAQ Mimit 10.04.2025 riguardano principalmente le procedure semplificate per la verifica della riduzione dei consumi energetici in caso di sostituzione di beni obsoleti. Ulteriori chiarimenti sono forniti per i beni acquisiti in leasing, la cumulabilità con altre agevolazioni, l'autoproduzione e il fotovoltaico.FAQ 4.23 (procedura semplificata per le macchine mobili) - E' possibile il passaggio da STAGE I a STAGE V. Nel caso delle macchine mobili non stradali, il semplice fatto di passare da uno stadio tecnologico inferiore (STAGE I) a uno significativamente superiore (STAGE V) è considerato una prova sufficiente per accedere alla procedura semplificata di calcolo del risparmio energetico ex art. 38, c. 9-bis. In questo scenario di avanzamento tecnologico non è necessario effettuare calcoli per dimostrare la riduzione dei consumi energetici ai fini dell’applicazione della procedura semplificata.FAQ 4.24 (sostituzione macchinari ammortizzati) - Sono diversi gli scenari di applicazione della procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. In linea generale, nel caso della procedura semplificata, i consumi del vecchio macchinario (ex ante) possono essere stimati a partire dai consumi del nuovo (ex post), incrementandoli del 5%. Inoltre, non sono necessari calcoli complessi o misurazioni dirette per il vecchio bene e non...