L’art. 2 D.Lgs. 139/2024 apporta modifiche al Testo unico dell’imposta di registro, volendo semplificare la tassazione e garantire una maggiore razionalità nell'applicazione dell'imposta. Le modifiche riguardano principalmente la determinazione dell'aliquota applicabile e della base imponibile. Le nuove regole, in vigore dal 1.01.2025, prevedono la possibilità di applicare aliquote differenti a seconda della tipologia di bene aziendale e stabiliscono criteri specifici per la determinazione della base imponibile, che include il valore venale complessivo dei beni aziendali, compreso l'avviamento, ed escludendo i beni specificati nella tariffa e nella tabella. Il decreto inoltre chiarisce le modalità di scomputo delle passività aziendali ai fini del calcolo dell'imposta.Aliquota applicabile - La cessione d'azienda è un'operazione fuori campo Iva e, quindi, soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale, in base al principio di alternatività Iva/registro.È possibile applicare aliquote separate per le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo ceduto, a condizione che nell'atto di trasferimento o nei suoi allegati sia indicata una ripartizione del corrispettivo tra i vari beni.La ripartizione del corrispettivo è soggetta al controllo dell'Ufficio per verificarne la congruità.La quota parte del corrispettivo relativa ai crediti aziendali è soggetta all'aliquota dello 0,5%, prevista per le cessioni di crediti. Se non è prevista un'espressa...