L’art. 8, c. 4 D.P.R. 633/1972 regola espressamente le modalità di trasferimento del plafond Iva, maturato in capo al locatore e concesso in godimento all’affittuario.
La norma stabilisce che, affinché possa aver effetto il trasferimento in capo all’affittuario del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, debbano realizzarsi le seguenti 2 condizioni:
il trasferimento del plafond deve essere espressamente previsto in sede contrattuale;
deve essere stata fornita comunicazione scritta del passaggio mediante lettera raccomandata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente.
Adempimenti per trasferimento del plafond Iva nell'affitto d'azienda