Con la circolare 23.02.2022, n. 7/D l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti riguardo al nuovo obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l’emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS), esteso dal 1.03.2022 anche per la circolazione della benzina e del gasolio denaturato per uso agricolo nel territorio nazionale.
Pare opportuno dover richiamare alla memoria la determinazione direttoriale 10.05.2020, n. 138764/RU, denominata “determinazione e-das”, che aveva per la prima volta fornito indicazioni per una disciplina del nuovo documento di trasporto informatico, oggi in uso per la circolazione della benzina e del gasolio fra depositi commerciali nazionali.
I requisiti tecnici venivano poi commentati con la circolare 26.05.2020, n. 9, recante la definizione dei tracciati informatici.
Espressamente per i prodotti energetici che vengono impiegati nei lavori agricoli di cui al punto n. 5 della Tabella allegata al Testo Unico delle Accise (TUA, D.Lgs. 504/1995), nonché al D.M. 14.12.2001, era stato previsto un ulteriore differimento con determinazione direttoriale 24.12.2021, prot. n. 494575/RU, proprio fino al 1.03.2022.
A partire da tale data, colui che esercita deposito come speditore già autorizzato all’impiego dell’e-das per la benzina e il gasolio assoggettati all’aliquota normale (Allegato I al TUA), e che commercializza altresì prodotti...