Con la sentenza 27.07.2026, n. 28470, la Corte di Cassazione penale è tornata a delineare i confini applicativi del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000), affermando che la condotta fraudolenta richiesta dalla norma può realizzarsi anche mediante il trasferimento delle disponibilità finanziarie su conti esteri, ancorché ubicati in uno Stato membro dell'Unione europea assoggettato al regime di mutua assistenza nella riscossione dei crediti tributari. Nel caso di specie, il titolare di uno studio di ingegneria, gravato da un debito erariale superiore al milione di euro e qualificabile come evasore totale, aveva fatto confluire i compensi professionali su un conto corrente tedesco a sé intestato, procedendo poi al tempestivo e sistematico svuotamento del rapporto mediante prelievi in contanti e trasferimenti verso conti intestati a familiari e verso ulteriori rapporti bancari, anche lussemburghesi.
Per tali fatti era intervenuta condanna in doppia conforme con confisca del profitto del reato (244.742 euro). Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Suprema Corte ha sottolineato che, ai fini della consumazione del reato di sottrazione fraudolenta, non è necessaria né la pendenza di una procedura di riscossione coattiva, né l'effettiva frustrazione della pretesa erariale, essendo sufficiente l'idoneità ex ante degli atti a rendere in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale (Cass. nn. 13233/2016; 6798/2016). Si richiede un quid pluris, ossia la sussistenza di elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero (Cass. nn. 35983/2020; 29636/2018; 3011/2017). La sentenza in commento ha individuato questo connotato fraudolento nella complessiva strategia posta in essere dal contribuente, consistente nell'apertura di un conto estero privato di un interesse apprezzabile (stante l'assenza di attività lavorativa, della residenza o convenienza economica in Germania); nella canalizzazione su di esso dei compensi professionali; nell'immediato svuotamento del conto corrente verso terzi (in funzione elusiva dell'esecuzione esattoriale).
A conferma di quanto sopra, è stato osservato che la liceità in astratto dell'esportazione di valuta e dell'apertura di conti esteri non esclude che, in concreto, il trasferimento possa essere preordinato a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell'Erario (Cass. nn. 16540/2022; 42569/2019; 14007/2018). Di particolare interesse è il rigetto della tesi difensiva basata sulla direttiva 2010/24/UE (recepita con il D.Lgs. 149/2012): poiché il conto era in Germania, sosteneva il ricorrente, l'Agente della Riscossione avrebbe potuto pignorarlo direttamente grazie alla cooperazione europea in materia di recupero dei crediti, sicché il conto non ostacolava alcunché. La Corte ha replicato che, nei fatti, recuperare un credito all'estero è più lento e complesso che in Italia e che, in ogni caso, il conto tedesco veniva svuotato subito dopo ogni accredito, lasciando ben poco da pignorare; né vale osservare che l'Iban tedesco compariva nelle fatture elettroniche ed era quindi noto al Fisco, perché il reato non richiede che la condotta resti nascosta. Respinto anche il motivo sulla pena: il giudice aveva raddoppiato la pena base per l'aggravante del debito superiore a 200.000 euro (art. 11, c. 2), ma il risultato finale, 2 anni di reclusione, resta nella parte bassa della cornice edittale, dove non è richiesta una motivazione dettagliata; la misura della pena, del resto, è scelta discrezionale del giudice di merito, censurabile in Cassazione solo se arbitraria o illogica.
La pronuncia impone quindi una particolare cautela nella gestione di disponibilità estere in presenza di debiti tributari, dovendo ogni operazione essere assistita da un interesse economico effettivo e documentabile.
