Estero 14 Maggio 2024

Trasferimento di denaro contante all’estero

La circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 12/D/2024 ha fornito chiarimenti nell’ambito dei controlli sulla movimentazione di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale a norma del Reg. (UE) 2018/1672 e del D.Lgs. 195/2008.

Per le movimentazioni di denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione Europea e/o dal territorio nazionale è prevista la presentazione di apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine (secondo l’art. 3 Reg. (UE) 2018/1672 e l’art. 3 D.lgs. 195/2008). All’omissione o all’errata indicazione di elementi consegue un’infrazione amministrativa a prescindere da eventuali ulteriori profili di illiceità di rilievo amministrativo e/o penale correlati al trasferimento del contante. La disposizione permette una rilevazione globale delle movimentazioni di capitali e mira a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo attraverso il controllo delle persone fisiche, in entrata o in uscita dall’Unione/territorio nazionale, che recano con sé denaro contante di importo pari o superiore ai 10.000 euro o il controvalore in altre valute. Il modello approvato è unico, ma da compilare in modo differente per le dichiarazioni che coinvolgono Paesi non unionali. Al fine di uniformare l’azione amministrativa e assicurare parità di trattamento su tutto il territorio nazionale nei confronti dei soggetti interessati dalle attività di controllo, con la circolare 7.05.2024, n. 12/D, Prot. 259343/RU, vengono forniti chiarimenti in merito alle seguenti tematiche: definizione di denaro contante; oro da investimento; frazionamento elusivo; trasferimento per sé...

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