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Altre imposte indirette e altri tributi 07 Novembre 2026

Trasferimento di partecipazioni e imposta di donazione

Ai fini dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione dei trasferimenti di quote sociali o azioni, il requisito del “controllo” è riferito al concetto giuridico espresso dall’art. 2359, c. 1, n. 1 c.c. (C.G.T. Umbria n. 158/2026).

La Corte di giustizia tributaria di 2° grado dell’Umbria, Sez. I, con la sentenza 3.08.2026, n. 158, a margine della controversia riguardante l’esenzione dall’imposta sulle donazioni prevista dall’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 per il trasferimento di partecipazioni societarie alle discendenti, ha analizzato il caso di un padre che aveva istituito un trust familiare, nominando beneficiarie le figlie e conferendovi la nuda proprietà del 99% delle quote di una società a responsabilità limitata, con riserva dell’usufrutto e di alcune prerogative. Successivamente il trustee aveva trasferito anticipatamente alle figlie la nuda proprietà delle partecipazioni.L’Agenzia delle Entrate aveva negato l’esenzione, sostenendo che il controllo della società era rimasto sostanzialmente al padre, e aveva richiesto 454.266 euro d’imposta, oltre alle sanzioni. La Corte di primo grado aveva confermato la pretesa fiscale, riducendo però le sanzioni.In appello, le contribuenti hanno contestato, tra l’altro, che l’Ufficio avesse fondato la rettifica su elementi ricavati da altri atti, anziché dal solo atto registrato, in violazione dell’art. 20 D.P.R. 131/1986.   La Corte ha accolto questa censura: in forza dell’art. 60 D.Lgs. 346/1990, la disposizione impone di determinare gli effetti fiscali sulla base degli elementi desumibili dall’atto presentato alla...

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