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Imposte e tasse
12 Luglio 2023
Trasferimento di residenza in corso d'anno con clausola convenzionale
La persona trasferita in Svizzera il 31.05 di un determinato anno, iscrivendosi all'AIRE l'anno successivo, è considerata residente in Italia sino al 31.05 e in Svizzera dal giorno successivo a quello del trasferimento.
Con la risposta all’interpello 4.07.2023, n. 370 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta tassazione dei redditi da lavoro dipendente ai sensi della convenzione Italia-Svizzera in caso di trasferimento della residenza in corso d'anno.
Il caso riguarda una contribuente che ha dichiarato di essersi trasferita, il 31.05 di un determinato anno, dall'Italia alla Svizzera; in particolare, la contribuente riferisce le circostanze seguenti:
avere prestato fino al 31.05 dell'anno x lavoro subordinato in Italia alle dipendenze di una società italiana;
essersi trasferita definitivamente in Svizzera in data 31.05 dell'anno x;
avere iniziato un nuovo impiego con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di una società svizzera a partire dal 1.06 dell'anno x;
avere annunciato il suo arrivo presso il comune di Beta in data 1.06 dell'anno x, fissandovi la propria residenza primaria nonché la propria abitazione permanente e sede di interessi privati, concludendo un contratto di locazione e un contratto di lavoro;
aver proceduto con l'iscrizione all'AIRE nel mese di marzo dell'anno x+1.
Dal momento che, per l'anno x, la contribuente risulta residente sia in Italia, sia in Svizzera, si chiede la corretta interpretazione delle norme interne e convenzionali ai fini dell’imposizione. In particolare, si chiede:
se il reddito da lavoro...