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Imposte e tasse 14 Novembre 2023

Trasferimento immobiliare a un Comune: no imposta fissa di registro

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 27.10.2023, n. 451, conferma la propria posizione negando il beneficio dell’imposta fissa di registro e l’esenzione ipotecaria e catastale sugli atti attuativi della trasformazione del territorio: accordi e/o convenzioni.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello 27.10.2023, n. 451, formulato da un notaio incaricato da un Comune per il rogito di un atto di trasferimento immobiliare oggetto di un’opzione a favore dell’ente locale stesso, è nuovamente intervenuto in via interpretativa riguardo all’ambito di applicazione dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 20 L. 10/1977, come modificato dall’art. 1, c. 88 L. 205/2017. La norma in questione opera un rimando all’applicazione delle imposte d’atto contenuta nell’art. 32, c. 2 D.P.R. 601/1973: imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali. Si tratta dell’ennesima pubblicazione del “pensiero” dell’Agenzia da quando la L. 205/2017 ha modificato l’art. 20 L. 10/1977 che, dopo “Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’art. 32, c. 2 D.P.R. 601/1973”, ha inserito nel c. 2 la seguente specifica “il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”. Quest’ultimo chiarimento, come tutti i precedenti (tra i vari, rispostr nn. 67/2018 e...

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