Nell’istanza di interpello (n. 441/2019) all’Agenzia delle Entrate, un contribuente pone i seguenti quesititi, concernenti il trasferimento per testamento di partecipazioni societarie:
1) se il trasferimento per testamento a una fondazione di partecipazione di una società di capitali sia esente da imposta di successione (art. 3, c. 1, D.Lgs. 346/1990), nonostante si tratti di partecipazione di minoranza;
2) in caso di successiva vendita delle partecipazioni da parte della Fondazione, quali siano i criteri corretti per la determinazione delle plusvalenze che potessero emergere.
Quanto al primo punto, l’Agenzia richiama il contenuto dell’art. 3, del D.P.R. 346/1990, il quale prevede due requisiti fondamentali per avere diritto all’esenzione. Uno soggettivo, sicuramente posseduto dalla fondazione in oggetto, in quanto ente con personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000; l’altro oggettivo, e, cioè, avere come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità. Per completezza di argomento, occorre aggiungere che il c. 2, art. 3 prevede che i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelle indicate nel comma 1, non sono soggetti all’imposta se sono disposti per finalità di cui allo stesso comma.
Come si vede, anche in questo caso, come al c. 1, ha rilevanza fondamentale le finalità
Per inciso aggiungiamo che questo aspetto andrà concretamente verificato caso per caso. A riprova di ciò, basti citare la risposta a interpello 12.06.2019, n. 187. Con riferimento agli apporti, tra cui partecipazioni societarie, da parte dei fondatori a una fondazione di solidarietà sociale ente commerciale, di cui all’art. 73, c. 1. Lett. b) del TUIR, l’Agenzia ha concordato con l’opzione espressa dal contribuente che ha ritenuto applicabile l’imposta di successione e donazione (aliquota dell’8%). Nel momento dell’ultima parte del quesito, l’Agenzia ribadisce che, sotto il profilo oggettivo, ciò che rileva è l’esclusività dello scopo, ritenuto meritevole dal legislatore, e non anche che la partecipazione ceduta sia di controllo, o consenta di acquisire il controllo della società.
Sempre con riferimento al presupposto oggettivo, è interessante notare che, allorché la riforma sarà a regime, per le fondazioni del Terzo settore, ETS non commerciali, l’art. 82, c. 2 del D.Lgs. 117/2017 (già in vigore per Onlus, Odv e APS), non prevede limiti né soggettivi né oggettivi per il godimento dell’esenzione di cui sopra, richiedendo solo che i beni ricevuti siano utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
Quanto al secondo punto, in base al c. 5, art. 47 del T.U.I.R., l’Agenzia ritiene che in caso di successiva cessione della partecipazione, per determinare la plusvalenza, si assume come costo di acquisto il valore normale della partecipazione alla data di apertura della successione, calcolato in proporzione al patrimonio netto della società, tenendo conto di eventuali distribuzioni di riserve, fondi, ecc. che possano incidere sul costo fiscale della partecipazione.
Nelle ipotesi di recesso, esclusione, riduzione del capitale in esubero e liquidazione della società, trattandosi di redditi di capitale (art. 47, c. 7 del T.U.I.R.), non è possibile per il calcolo della plusvalenza adottare il criterio del valore normale, visto precedentemente, ma occorre effettuare un raffronto tra quanto pagato a suo tempo dal defunto e il valore ricevuto a titolo di rimborso dal socio.
