La vigente normativa prevede che le agevolazioni “prima casa” spettano all'acquirente, anche non residente, se ricorrono le condizioni stabilite dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (interpello 1.08.2022, n. 399) richiamando, in via preliminare, la citata Nota II-bis, ai sensi della quale l’agevolazione spetta a condizione:
che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende. Infine, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, è necessario che l’immobile sia acquistato come “prima casa” sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile deve essere resa, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto;
che l’acquirente, al momento del rogito, dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
che l’acquirente, al momento del rogito notarile, dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso,...