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Società
13 Luglio 2020
Trasformazione di società di capitali in società semplice e fallimento
La cancellazione dal Registro delle Imprese e l'iscrizione nel registro speciale, protratta da oltre un anno, sempre che l'apparenza coincida con la sua sostanza, sottrarrà l'impresa alla disciplina concorsuale per l'applicazione dell'art. 10, c. 1 L.F.
Il previgente art. 2498 C.C. disciplinava il passaggio da società in nome collettivo e in accomandita semplice a società di capitali, senza contemplare l'operazione inversa di trasformazione da società di capitali a società di persone. Oggi l'art. 2500-sexies C.C. prevede espressamente la trasformazione da società di capitali in società di persone. Nell'ambito delle trasformazioni omogenee "regressive", è perciò ammessa la trasformazione in società semplice, sempre che sia osservato il limite operativo di cui all'art. 2249 C.C.: la società semplice risultante dall'operazione deve necessariamente esercitare attività non commerciale.
Posto che una società di capitali può trasformarsi in una società semplice, occorre chiedersi se l'evento, che per definizione non determina l'estinzione della società, faccia nondimeno scattare il congegno previsto dall'art. 10 L.F. È cosa nota, infatti, che la trasformazione di una società da un tipo a un altro, sebbene connotato da personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione del soggetto trasformato e nella creazione di un nuovo soggetto in luogo del precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto. Ora, il rilievo, indiscutibile, che la trasformazione societaria non determini l'estinzione del soggetto trasformato e...