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Imposte e tasse 19 Novembre 2020

Trasformazione DTA su cessione crediti, conto alla rovescia

Con l'avvicinarsi del Capodanno diventa urgente prendere una posizione sulla misura ex art. 55 D.L. 18/2020.

Ricordiamo rapidamente che la misura è stata inserita nel pacchetto liquidità con l'art. 55, D.L. 18/2020 e consente alle società che cedono a titolo oneroso crediti deteriorati la trasformazione in “credito d'imposta” di una parte delle attività per imposte anticipate iscritte sulle perdite pregresse e sulle eccedenze ACE. La misura è aperta a tutte le società. In estrema sintesi, la norma consente, in presenza di perdite pregresse, di ottenere un beneficio finanziario pari al 4,8% dei crediti deteriorati ceduti pro soluto e pro solvendo nel corso del 2020. È per tale ragione che urge approntare le cessioni dei crediti entro la fine del 2020. Per espressa previsione normativa i crediti si intendono deteriorati se scaduti da oltre 90 giorni. Inoltre, è previsto che se una società ha perdite pregresse o eccedenze ACE, ma non ha iscritto contabilmente le relative imposte anticipate, può comunque procedere alla trasformazione. La norma fissa un limite alla trasformazione che non può essere superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti o all'importo massimo di 2 miliardi di Euro per gruppo societario. L'importo dei crediti trasformabili si trasforma in credito d'imposta se trova capienza nelle perdite pregresse e nell'eccedenza ACE maturati fino al 2019. Salvo eventuali addizionali, quindi, il credito si converte al tasso del 24% (aliquota Ires). È...

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