Trasformazione in società semplice e riflessi sulla detrazione Iva
Costituisce “cessione di beni la destinazione di beni all’uso o al consumo personale … dell’imprenditore …, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19”.
La circolare 1.06.2016, n. 26/E chiarisce che, mancando il requisito della commercialità in capo alla società semplice, la trasformazione di una società commerciale in una società semplice rappresenta un caso di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa, al quale sono applicabili le disposizioni sopra richiamate, fatta salva l’ipotesi dei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’Iva.
La circolare precisa, inoltre, che se l’estromissione riguarda beni immobili abitativi o strumentali si applica l’art. 10, c. 1, nn. 8-bis) e 8-ter) D.P.R. 633/1972, che prevede il regime “naturale” dell’esenzione, riconoscendo contestualmente la possibilità di applicare il regime di imponibilità mediante espressa opzione nell’atto di trasferimento.
Nel caso esaminato dall’interpello n. 431/2023, poiché la società ha detratto integralmente l’Iva sugli immobili, la loro estromissione dal regime d’impresa, per effetto della trasformazione, realizza un’operazione rilevante ai fini Iva in regime di esenzione, a meno che si opti per il regime di imponibilità. Poiché l’estromissione può riguardare beni ammortizzabili, per i quali è stata detratta in tutto o in parte l’imposta, la circolare n. 37/E/2016, richiamando i chiarimenti resi dalla...