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Società 29 Giugno 2020

Trasformazione regressiva di società: quale termine per fallire?

In ipotesi di passaggio a società semplice, sottratta alla procedura concorsuale, per il decorso annuale si deve guardare alla cancellazione dalla sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

La Cassazione civile, sez. I, con la sentenza 29.05.2020, n. 10302, ha recentemente avuto modo di osservare che l’art. 10 L.F., nel fissare il limite temporale massimo entro cui la dichiarazione di fallimento può intervenire, mira allo scopo di non estendere all'infinito gli effetti di un’attività di impresa non più attuale; nello stesso tempo mira a tutelare i creditori, ai quali è dato lo spazio temporale dell'anno, da iniziative unilaterali del debitore (ipoteticamente arbitrarie) in ordine alla cessazione dell'impresa. In particolare, la "cancellazione dal Registro delle Imprese" (art. 10, c. 1 L.F.), che riguarda gli imprenditori individuali e collettivi, è il riflesso della cessazione dell'attività di impresa. In definitiva, ciò che fa scattare il decorso dell'anno, per gli imprenditori collettivi, è sì la cancellazione del Registro delle Imprese, ma come riflesso della cessazione dell'impresa, quale ne sia la ragione: e infatti, per converso, se vi è cancellazione ma l'attività prosegue, e fintanto che prosegue, il termine non corre affatto, come nell'ipotesi del trasferimento della società all'estero. L'art. 2188 C.C. istituisce il Registro delle Imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2195 C.C., gli imprenditori...

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