HomepageSocietàTrasformazione, riserve in sospensione tassate alla distribuzione
Società
07 Gennaio 2020
Trasformazione, riserve in sospensione tassate alla distribuzione
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che tali voci, se iscritte a bilancio con indicazione della loro origine, sono imputate ai soci nel periodo di imposta in cui vengono pagate o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio.
Con la risposta 11.12.2019, n. 505 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale da applicare alla riserva in sospensione di imposta nel caso di trasformazione omogenea regressiva. La vicenda trae origine dalla rivalutazione degli immobili compiuta da una società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 15 D.L. 185/2008, con la quale si è attribuita una maggiore rilevanza fiscale ai valori dei fabbricati e di conseguenza si è versata la relativa imposta sostitutiva del 3%. Il saldo attivo di rivalutazione è stato regolarmente accantonato e iscritto in una speciale riserva, a partire dal bilancio approvato per l’esercizio 2008, senza avvalersi tuttavia della possibilità di affrancarlo: la riserva ha così assunto la qualifica di riserva di utili in sospensione di imposta.
Successivamente, la società si è trasformata in una società in accomandita semplice, la quale, anche dopo la trasformazione, ha mantenuto iscritta in bilancio la riserva e adottato il regime della contabilità ordinaria, al fine di monitorare, nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, le successive variazioni della riserva. Infine, la trasformata società ha proceduto alla distribuzione di utili ai soci persone fisiche non imprenditori, attingendo le somme proprio dalla riserva di rivalutazione in sospensione di imposta.
Nella risposta l’Amministrazione Finanziaria...