La L. 124/2017, testo riformulato dal D.L. 34/2019, ha introdotto specifici obblighi informativi. I successivi documenti, nonché l'art. 11-sexiesdecies, non hanno però chiarito i dubbi applicativi e interpretativi della norma.
Modalità di comunicazione. Entro il 30.06 di ogni anno (per i soggetti tenuti al deposito del bilancio, il termine è quello previsto statutariamente per l’approvazione), enti non commerciali e imprese devono annotare le seguenti informazioni inerenti alle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio precedente: data di incasso, soggetto erogatore, causale, somma incassata.
È consentito l’utilizzo del proprio sito Internet e, secondo la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11.01.2019, agli enti non commerciali è anche permesso l’uso della propria pagina Facebook.
Per le società di capitali le informazioni devono essere indicate in nota integrativa o, per quelle rientranti nei parametri di cui all’art. 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) e 2435-ter (bilancio delle microimprese), nell’apposita sezione prevista all’interno del modello di bilancio da depositare.
Per la norma (art 125-bis D.L. 124/2017) i soggetti “non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione su propri siti Internet o, in mancanza di quest’ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”; secondo le istruzioni operative emanate da XBRL Italia, “le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa assolvono l’obbligo...