La risposta 23.04.2020, n. 117 ha ribadito la conformità della vecchia prassi al nuovo art. 45-bis; va da sé, però, che il non rispetto di tale norma rende inapplicabile la presunzione a proprio favore.
Il caso. Nell'interpello n. 117 che qui analizziamo, l'istante ha fatto presente di effettuare abitualmente cessioni franco magazzino e di essere impossibilitato, dal punto di vista operativo, a reperire la documentazione richiesta dal nuovo art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011 in vigore dal 1.01.2020. Al fine di dimostrare che i beni sono stati trasferiti in altro Stato membro, propone la seguente documentazione: fattura di vendita; CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta (in mancanza della firma del cessionario, integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinatario); documentazione bancaria attestante il pagamento della merce; dichiarazione del cessionario che i beni sono arrivati nel Paese di destinazione; elenchi riepilogativi Intrastat.
La risposta. L'Agenzia delle Entrate ha precisato di condividere la soluzione prospettata dall'istante, richiamando la precedente risposta d'interpello n. 100/2019 e ribadendo di considerare tale indirizzo conforme al nuovo regolamento comunitario. Nella risposta 100, ricordiamo, l'Agenzia aveva sostanzialmente ripercorso i precedenti di prassi (risoluzioni n. 345/E/2007, n. 347/E/2008, n. 19/E/2013 e n. 71/E/2014) concludendo che i documenti citati possono "costituire prova dell'avvenuta cessione a condizione che: 1) dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e...