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IVA 09 Aprile 2026

Trattamento ai fini Iva del servizio di lavanderia reso in una RSA

A parere delle Entrate, il mero servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti di una residenza sanitaria assistenziale, reso da cooperative sociali, deve essere assoggettato a Iva ad aliquota ordinaria, non assolvendo a una funzione sociosanitaria o assistenziale.

È stata posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate l’attività svolta da cooperative sociali, consistente nella fornitura di un servizio di lavaggio, stiratura e trattamento sanitizzante degli indumenti personali degli ospiti soggiornanti presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA).Nel quesito, è stato evidenziato come il servizio in questione si ponga in termini meramente incidentali rispetto alla gestione globale della RSA, posto che il servizio ha a oggetto indumenti personali del ricoverato, che sceglie di avvalersi del servizio di lavanderia ove non decida di provvedere in altro modo; viene infatti rappresentato come il servizio in oggetto sia meramente opzionale, eventualmente attivato dal ricoverato per scelta autonoma.In ordine alla fattispecie rappresentata, l’associazione istante (committente del servizio) richiede che venga chiarito il corretto trattamento ai fini Iva, alla luce delle disposizioni previste dalla legge Iva in materia di esenzione (art. 10, n. 21) D.P.R. 633/1972), ovvero di applicazione di aliquote ridotte (n. 1, tabella A, parte II-bis allegata al D.P.R. 633/1972).L’Agenzia delle Entrate, con risposta a istanza di consulenza giuridica 3.03.2026, n. 4, ha innanzitutto ricordato il contenuto del citato art. 10, n. 21), che rende applicabile il regime di esenzione da Iva, tra l’altro, alle prestazioni proprie delle case di riposo e strutture similari; per l’applicazione dell’esenzione, per quanto previsto dalla norma,...

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