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Imposte e tasse 02 Febbraio 2021

Trattamento dei costi di asseverazioni e visti di conformità

Riferimenti per la quantificazione delle spese e principali provvedimenti di prassi in materia.

In tema di superbonus 110%, le spese sostenute per asseverazioni, attestazioni e visto di conformità sono detraibili, così come quelle sostenute per la progettazione e le altre spese professionali connesse, a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato (circ. Ag. Entrate 24/2020). Per la quantificazione di queste spese si fa riferimento ai valori massimi di cui al D.M. Giustizia 17.06.2016, per quelle relative alle attestazioni e alle asseverazioni, mentre per le spese relative al visto, in assenza di una precisa indicazione, è possibile fare riferimento al D.M. 140/2012. Occorre tener conto anche del D.M. 55/2014, indirettamente richiamato dall’art. 17-ter, c. 1, D.L. 137/2020 che prevede, per le detrazioni ecobonus, l’obbligo dei clienti qualificati di riconoscere ai professionisti l’equo compenso. E' necessario segnalare che emergono alcuni sul trattamento delle differenti modalità di contrattualizzazione di asseverazioni, attestazioni e visto di conformità. In una delle numerose risposte a interpelli, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il visto di conformità può essere rilasciato in piena autonomia dal professionista abilitato, senza ricorrere ad altro soggetto, anche per beneficiare personalmente del superbonus.

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