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Società 16 Ottobre 2023

Trattamento dei debiti nella cessione d’azienda

Un aspetto particolarmente delicato dell’operazione di cessione d’azienda riguarda sicuramente la sorte dei debiti ceduti.

Sebbene le parti possano esprimere in sede negoziale la propria volontà discrezionale in merito alla qualità e alla quantità dei debiti aziendali oggetto di cessione, senza per tale ragione però poter derogare alla responsabilità del cessionario, è altrettanto vero che le norme generali dettate in materia di accollo del debito, in caso di cessione d’azienda, non risultano sufficienti e devono essere necessariamente contemperate con la disciplina particolare dettata dagli artt. 2560 e 2112 c.c.

Il primo stabilisce che, per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta e sorti anteriormente alla cessione, il cedente non può dirsi liberato, se non risulta che i creditori sociali vi abbiano consentito. Sul punto la norma si era originariamente prestata a 2 diverse interpretazioni:
  • la prima, secondo la quale il consenso dei creditori doveva riguardare l’intera operazione di trasferimento d’azienda;
  • la seconda, secondo la quale il consenso espresso per la liberazione del cedente doveva essere limitato al singolo debito ceduto.
La giurisprudenza maggioritaria nel corso degli anni ha accolto questa seconda interpretazione, stabilendo altresì che l’efficacia liberatoria si produce solo qualora il creditore manifesti in tal senso una volontà espressa e non equivoca (Cass., sent. n. 14780/2009).

L’art. 2560, c. 2 c.c. prosegue poi stabilendo che il cessionario risponde dei debiti ceduti, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. I principali problemi che potrebbero sorgere in questo caso per il cessionario, si rinvengono qualora vi sia irregolarità, mancanza o addirittura esclusione dall’obbligo di tenuta della documentazione contabile.
Anche sul punto la giurisprudenza è intervenuta e, partendo dall’assunto che l’iscrizione del debito nelle scritture contabili è elemento costitutivo essenziale della responsabilità del cessionario, ha ritenuto che:
  • in caso di irregolare tenuta della contabilità, la responsabilità del cessionario sussiste in ogni caso;
  • in caso di contabilità mancante, il cessionario è di fatto esonerato dalla responsabilità, a nulla rilevando la sua conoscenza o meno dei debiti al momento del trasferimento;
  • nel caso in cui il cedente fosse esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, l’assenza della contabilità stessa preclude de facto il cessionario da responsabilità per impossibilità dell’elemento costitutivo (Cass., sent. nn. 24101/2019 e 23881/2021).
Coerentemente a tale impostazione, si segnala la pronuncia delle Sezioni Unite, con la quale è stata esclusa la responsabilità del cessionario per le passività potenziali, ossia per quei potenziali debiti, “latenti” e incerti al momento della cessione di azienda, che potrebbero concretizzarsi al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri (Cass., sent. n. 5054/2017).

Altra disciplina speciale di rilievo in materia di debiti ceduti è contenuta nell’art. 2112 c.c. che sancisce una vera e propria responsabilità solidale ex lege tra cedente e cessionario posto che è ivi prevista la solidarietà tra cedente e cessionario, a prescindere dalle pattuizioni intercorse tra i medesimi e dal fatto che tali debiti risultino o meno dai libri contabili obbligatori, riguardo alle spettanze dei lavoratori dipendenti.
Disciplina questa che non trova applicazione, invece, in merito ai debiti contributivi e previdenziali relativi ai dipendenti trasferiti, i quali restano soggetti alla disciplina generale dell’art. 2560 c.c.