Trattamento delle perdite da partecipazione in società di persone
La materia è stata oggetto di rivisitazione del Legislatore con la legge di Bilancio 2019, consentendo ai soggetti in contabilità ordinaria la possibilità di riporto senza limiti. Il regime transitorio.
La norma ha previsto un trattamento fiscale differente del riporto delle perdite fiscali per le società di capitali e per le società di persone. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 10.04.2019, le perdite di impresa maturate prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, c. 23 della Legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), per ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria possono essere riportate senza limiti.
Sulla base dell’attuale disciplina fiscale le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelli derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e, per differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi di imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi.
In particolare, alle aziende in contabilità semplificata non è consentito effettuare operazioni di riporto delle perdite, che però possono essere utilizzate a diretta diminuzione del reddito complessivo solo nel periodo di imposta in cui sono realizzate.
Per le aziende in contabilità ordinaria è previsto il riporto delle perdite in annualità successive senza limiti di tempo e per l’intero importo; invece, per le perdite fiscali realizzate dal...