Con uno specifico quesito, un consulente finanziario che opera quale mandatario di una banca, ha presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate per conoscere il corretto trattamento fiscale delle somme che è tenuto a corrispondere alla banca mandante a titolo di indennità di clientela. L’istante, considerata l’assenza di specifica pronuncia dell’Amministrazione Finanziaria, propone una soluzione che prende spunto dalla rilevazione contabile dell’indennità.
A parere del consulente, l’indennità in questione deve essere iscritta tra le immobilizzazioni immateriali e, pertanto, occorre applicare il principio contabile OIC24, ossia rilevazione nell’attivo dello stato patrimoniale e imputazione a conto economico delle quote di ammortamento. Sempre secondo l’istante, tale costo sarebbe iscrivibile nella voce “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”, dal momento che in tale posta rientrano anche i costi per l’acquisizione dei diritti inerenti alle informazioni e alle esperienze acquisite in campo commerciale. La conseguenza è l’ammortamento in ragione del 50% del costo, ai sensi dell’art. 103, c. 1 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 7.09.2020, n. 317, afferma invece che al caso prospettato debba applicarsi l’art. 108, c. 1 del TUIR ("Spese relative a più esercizi") e, di...