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Imposte e tasse 28 Settembre 2020

Trattamento dell’indennità di portafogli del consulente finanziario

L'ultima risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate.

Con uno specifico quesito, un consulente finanziario che opera quale mandatario di una banca, ha presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate per conoscere il corretto trattamento fiscale delle somme che è tenuto a corrispondere alla banca mandante a titolo di indennità di clientela. L’istante, considerata l’assenza di specifica pronuncia dell’Amministrazione Finanziaria, propone una soluzione che prende spunto dalla rilevazione contabile dell’indennità. A parere del consulente, l’indennità in questione deve essere iscritta tra le immobilizzazioni immateriali e, pertanto, occorre applicare il principio contabile OIC24, ossia rilevazione nell’attivo dello stato patrimoniale e imputazione a conto economico delle quote di ammortamento. Sempre secondo l’istante, tale costo sarebbe iscrivibile nella voce “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”, dal momento che in tale posta rientrano anche i costi per l’acquisizione dei diritti inerenti alle informazioni e alle esperienze acquisite in campo commerciale. La conseguenza è l’ammortamento in ragione del 50% del costo, ai sensi dell’art. 103, c. 1 del TUIR. L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 7.09.2020, n. 317, afferma invece che al caso prospettato debba applicarsi l’art. 108, c. 1 del TUIR ("Spese relative a più esercizi") e, di...

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