L'art. 182-ter L.F., rubricato “Trattamento di crediti tributari e contributivi”, stabilisce nella sua attuale formulazione, novellata dall'art. 1, c. 81, L. 11.12.2016, n. 232, che il debitore in crisi, che intenda proporre un concordato preventivo ai suoi creditori ai sensi dell'art. 160 L.F., possa proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei contributi. Tale ipotesi è percorribile dall'imprenditore nel caso in cui il piano proposto ai creditori ex art. 160 L.F. preveda una soddisfazione per le agenzie fiscali e per gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza in misura non inferiore a quella che si realizzerebbe in caso di liquidazione a valore di mercato dei beni di proprietà della società o dell'imprenditore che effettua la proposta.
Ulteriore aspetto di rilievo del testo novellato è l'obbligatorietà di utilizzo di tale procedura nel caso in cui la proposta di concordato ipotizzi il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti fiscali o contributivi e accessori.
La norma prevede che la domanda e la relativa documentazione debba essere presentata all'agenzia fiscale e all'agente della riscossione competenti contestualmente al deposito in Tribunale. Occorre inoltre presentare le dichiarazioni fiscali per le quali non è ancora avvenuto il controllo automatico, oltre alle eventuali dichiarazioni integrative inviate.
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