Altre imposte indirette e altri tributi
22 Luglio 2026
Trattamento interessi sui buoni fruttiferi postali dei non residenti
La risposta n. 148/2026 chiarisce quando gli interessi sui BFP sono esenti da imposta sostitutiva per i soggetti residenti in Paesi “white list” e quali adempimenti richiedere al cliente e a Poste Italiane.
La risposta all’interpello 20.07.2026, n. 148 affronta il trattamento fiscale degli interessi derivanti da buoni fruttiferi postali (BFP) intestati a un soggetto persona fisica, cittadino italiano, non residente in Italia fin dalla loro emissione e residente in Stati inclusi nella c.d. “white list”.Per i non residenti, il punto di partenza è l’art. 23, c. 1 del Tuir, che considera prodotti nel territorio dello Stato, tra gli altri, i redditi di capitale corrisposti dallo Stato o da soggetti residenti. Gli interessi sui BFP, emessi per conto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e collocati da Poste Italiane S.p.A., rientrano quindi tra i redditi imponibili in Italia, in via ordinaria soggetti a imposta sostitutiva del 12,5% ai sensi del D.Lgs. 1.04.1996, n. 239. Lo stesso decreto, all’art. 6, prevede tuttavia un regime di esenzione dall’imposta sostitutiva per gli interessi e altri proventi dei BFP percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nella lista approvata con D.M. 4.09.1996 (white list) e successive modifiche. La risposta ricorda che la Svizzera è stata inclusa in tale elenco con il D.M. 9.08.2016.L’esenzione non è automatica: presuppone la continuità dei requisiti per tutto il periodo di possesso del titolo e il rispetto di specifiche condizioni procedurali. In particolare: il beneficiario deve essere residente, fin dalla data di emissione del buono e per tutto il periodo di...