Il trattamento Iva delle operazioni di destocking dipende dall’oggetto di smobilizzazione. Solo quando si tratti di crediti o attività finanziarie può trovare applicazione l’art. 10 D.P.R. 633/1972 se ricorrono tutti i presupposti.
Con specifica question time a risposta immediata in Commissione Finanze del 15.07.2026 sono stati chiesti chiarimenti, di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, circa l’esenzione Iva per le operazioni di destocking con cartolarizzazione dei crediti. Le operazioni di destocking sono state inserite con l’art. 8 della Legge PMI (L. 11.03.2026, n. 34) in modifica della Legge Cartolarizzazione (L. 30.04.1999, n. 130).Nell’ambito della cartolarizzazione dei crediti, la norma non è chiara rispetto alle operazioni di destocking, cioè le operazioni derivanti dalla smobilizzazione degli stock di magazzino. Si vuole capire se queste sono imponibili ai fini Iva oppure se possono rientrare nell’ambito delle operazioni finanziarie esenti in quanto funzionalmente collegate alla cartolarizzazione stessa.Il destocking è un’operazione finanziaria che trasforma il magazzino in liquidità prima che la merce venga venduta. L’impresa conferisce a valore economico il proprio magazzino a una SPV (Special Purpose Vehicle) che anticipa la somma di denaro in cambio della monetizzazione futura delle scorte. Quindi non è una tradizionale cessione di crediti, ma una forma di cartolarizzazione delle rimanenze di magazzino finalizzate allo smobilizzo del capitale investito nelle scorte. Si consente all’impresa di valorizzare finanziariamente il capitale immobilizzato.In merito al regime Iva applicabile, le operazioni del cosiddetto destocking di beni inclusi nel...