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Imposte e tasse 18 Luglio 2023

Trattamento Iva dell’estensione di garanzia

L’estensione di garanzia facoltativa e fornita da un soggetto terzo rispetto all’operatore principale non è qualificabile come accessoria all’operazione principale e rientra nel proprio regime Iva.

Alla garanzia legale può essere aggiunta l’ulteriore garanzia offerta dal produttore o dal venditore c.d. garanzia convenzionale. La garanzia legale è la garanzia riconosciuta dall’art. 133 D.Lgs. 6.09.2005, n. 206 (Codice del consumo) in base al quale il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro 2 anni da tale momento. Per garanzia convenzionale si intende (art. 128 D.Lgs. 206/2005) qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto. L’Agenzia delle Entrate è stata interpellata da una società operante nel settore della produzione e vendita di autovetture, circa la possibilità di considerare la garanzia convenzionale come prestazione accessoria all’operazione principale di cui all’art. 12. D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Nella risposta 12.01.2023, n. 17 è stata fornita una panoramica delle principali pronunce...

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