Si prevede espressamente che nel 2020 la cessione è esente con diritto alla detrazione dell’imposta: farmacie e altri negozi che vendono questi beni potranno anche evitare il meccanismo del pro-rata, che forfetizza l’Iva indetraibile a monte in proporzione al fatturato esente.
Condividi:
Beni agevolabili - Il Decreto Rilancio (art. 124, D.L. 34/2020) ha ampliato la Tabella A, parte 2-bis, allegata al Dpr 633/1972, disponendo fino al 31.12.2020 l’esenzione Iva sui beni necessari per il contenimento dell’emergenza Covid:
mascherine marcate CE, disinfettanti, tamponi, dispenser a muro, abbigliamento protettivo (guanti in lattice, in vinile e in nitrile; visiere e occhiali protettivi; tuta di protezione; calzari e soprascarpe; cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici), ecc.
Esenzione totale 2020 - Per il 2020 viene prevista l’esenzione totale da Iva; dal 2021, l'Iva sarà al 5%. La maggior parte di tali beni sono destinati a uso ospedaliero o in strutture sanitarie, ma alcuni sono commercializzati anche al pubblico, nelle farmacie o in altri esercizi: si tratta per lo più di mascherine, guanti, termometri, disinfettanti, provette sterili;
mascherine: le mascherine chirurgiche (e solo quelle) per tutto il 2020 costeranno 50 centesimi e non più 61 centesimi;
altri prodotti: gli altri prodotti restano a prezzo libero, ma fino a dicembre 2020 non saranno gravati di Iva e dal 2021 avranno l’Iva al 5%.
Detrazione d'imposta - Si prevede espressamente che la cessione dei beni in questione è esente "con diritto alla detrazione dell’imposta". Farmacie e altri negozi che vendono questi beni non solo potranno detrarre l’Iva pagata sui beni già...