Dal 1.08.2022 al 4.09.2022 scatta la sospensione estiva dei pagamenti e dal 1.08.2022 al 31.08.2022 scatta la sospensione feriale dei termini processuali.
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Dal 1.08.2022 al 4.09.2022 scatta la sospensione estiva dei pagamenti che congela i termini di versamento delle comunicazioni di irregolarità e degli importi derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi.
La disposizione sospensiva si intreccia con il prolungamento dei termini di pagamento degli avvisi bonari trasmessi ai contribuenti fino al 31.08.2022, che potranno essere saldati entro 60 giorni, invece dei canonici 30 giorni.
In caso di pagamento in forma rateale degli avvisi bonari, i termini di versamento della prima rata restano ancorati ai 30 giorni dalla trasmissione dell'atto.
Inoltre, dal 1.08.2022 al 31.08.2022 scatta la sospensione feriale dei termini processuali. Nel calcolo del termine non si considerano i giorni compresi in questo arco temporale.
Si tratta di una sospensione che non vale in via generalizzata per i termini di pagamento degli atti impositivi. In sostanza, se l’atto prevede il pagamento "entro il termine per proporre ricorso", si può cumulare il mese di agosto ai 60 giorni previsti ordinariamente. Se, invece, si prevede un termine specifico (ad esempio, 30 o 60 giorni), il periodo feriale non deve essere considerato e il calcolo si esegue a giorni di calendario.