Disciplina di non facile lettura, la “tregua fiscale”, oggetto di pronunce da parte dell’Agenzia delle Entrate e di modifiche con il cd. “Decreto Bollette” (D.L. 30.03.2023 n. 34). Con il rischio di indurre in errore il contribuente.
In un precedente articolo sono state esaminate le incongruenze derivanti dalla disapplicazione delle conseguenze penali, in relazione a specifici reati tributari, per effetto del D.L. 34/2023. In sintesi, sembra evidente un’oggettiva difformità di trattamento fra il contribuente che ha in corso un piano di rateazione e che sta pagando, oltre alle imposte, sanzioni e interessi in misura piena, rispetto a chi, al contrario, non ha versato somma alcuna e, utilizzando l’istituto della tregua fiscale, potrà beneficiare di sconti sugli importi da pagare ottenendo, altresì, anche la depenalizzazione.
L’aspetto più rilevante delle recenti modifiche normative riguarda, fra l’altro, anche le scadenze. È il caso, esemplificando, della proroga dal 31.03 al 31.10.2023 del termine entro cui pagare i 200 euro per periodo d’imposta (ovvero la sola prima rata, pari al 50% del totale) per l’adesione all’istituto che consente di sanare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse fino al 31.10.2022 o, ancora, la proroga dal 31.03 al 30.09.2023 del termine per fruire del ravvedimento operoso speciale al fine di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti. La proroga riguarda entrambi gli adempimenti necessari al perfezionamento della regolarizzazione: sia...