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Imposte e tasse 28 Aprile 2023

Tregua (fiscale) senza pace

Continuano gli interventi di prassi sulla cd. “tregua fiscale”, normativa che, evidentemente, continua a necessitare di chiarimenti.

Non sono state sufficienti 4 circolari (n. 1/E del 13.01.2023; n. 2/E del 27.01.2023; n. 6/E del 2.03.2023; n. 9/E del 14.04.2023) e 2 risoluzioni (n. 6/E e n. 7/E del 14.02.2023) per fugare i dubbi sulle varie sanatorie - o tregua fiscale che dir si voglia - disciplinate dalla legge di Bilancio 2023; non potevano mancare, infatti, le risposte agli interpelli, ossia a specifici aspetti riguardanti casistiche che, nonostante i menzionati chiarimenti, continuano a destare perplessità. L’ultimo, in ordine temporale, alla data di redazione del presente articolo (26.04.2023), è il n. 306 del 24.04.2023, che si occupa della possibilità di aderire alla “definizione agevolata delle controversie tributarie”, ai sensi dell’art. 1, cc. 186–205 L. 197/2023, nell’ipotesi dell’intervento in giudizio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dopo il 1.01.2023. Nello specifico, si chiedeva quanto segue: "il riferimento ‘alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate’ (c. 186) richiede che l’Agenzia stessa sia parte del giudizio nel momento di entrata in vigore della legge (1.01.2023) oppure è sufficiente che lo diventi, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data in cui risulta presentata la domanda di definizione agevolata?". La risposta n. 306/2023 ricorda preliminarmente che la norma in questione consente...

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