Triangolari comunitarie semplificate: obbligo di designazione
La semplificazione è compromessa se manca la dicitura “inversione contabile” ai fini della designazione del cliente finale quale debitore Iva nel Paese di arrivo dei beni in una cessione triangolare comunitaria.
Con la sentenza 8.12.2022, causa C-247/21 (Luxury), la Corte di Giustizia Ue ha sancito che l’espressa designazione in fattura del cessionario finale quale debitore in inversione contabile è condizione necessaria ai fini della semplificazione prevista dalla disciplina della triangolare comunitaria di cui agli artt. 141, 197, 42 e 295 della Direttiva 2006/112/CE (artt. 40, c. 2; 46, c .2; 44, c. 2/a; 38, c. 7 e 41, D.L. 331/1993).
Secondo tale disciplina il promotore (B) non è, infatti, obbligato a identificarsi nel Paese di arrivo dei beni (SM3) per gestirvi un acquisto intracomunitario come vorrebbe l’art. 40 della Direttiva, nel rispetto delle seguenti condizioni:
la cessione (a catena) è caratterizzata da unica spedizione o trasporto tra 2 diversi Stati membri (SM1 e SM3) ed è realizzata fra tre operatori Iva (A, B e C) identificati in tre diversi Stati membri (SM1, SM2, SM3);
il cessionario finale (C) deve essere identificato ai fini Iva nello Stato di arrivo dei beni (SM3);
il promotore (B) designa il proprio cessionario (C) ad assolvere l’imposta (art. 197) in reverse charge nello Stato di arrivo (SM3); il promotore (B) non deve essere stabilito nello Stato membro di arrivo, con l’avvertenza che la semplificazione potrebbe essere derogata dai singoli Stati qualora sia designato un rappresentante fiscale come debitore d’imposta (art. 197, § 2).
Inoltre, per evitare che l’Iva sia dovuta...