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Estero 14 Aprile 2026

Triangolazione unionale impropria e trattamento ai fini Iva

L’Iva si applica sulle importazioni da chiunque effettuate e devono ritenersi indifferenti, ai fini della identificazione dell'importatore, le attività realizzate fuori del territorio dello Stato.

La sentenza della Cassazione n. 8129/2026 analizza una triangolazione Iva che coinvolge un operatore extra-UE, un promotore UE e un destinatario finale italiano. Trattasi di una triangolazione unionale “impropria” che coinvolge un operatore stabilito in un Paese terzo e 2 soggetti appartenenti a diversi Stati membri UE.La prima cessione è intercorsa tra una società statunitense (casa madre) e un operatore olandese (società distributrice), mentre la seconda ha avuto luogo tra quest’ultima (NL) e un’impresa stabilita in Italia (IT), individuata quale destinataria finale dei beni. Per tale operazione veniva presentata in dogana sia la fattura di vendita USA (a dimostrazione della provenienza della merce) che quella olandese (a dimostrazione del valore della merce). La filiale italiana provvedeva ad annotare la fattura NL in contabilità generale, registrando la bolletta doganale nel registro degli acquisti per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva.Ad avviso dell’Amministrazione Finanziaria la contribuente non effettuava un acquisto intracomunitario, poiché la merce non partiva da uno Stato UE. Non era neppure possibile qualificare l’operazione come importazione diretta, dal momento che il titolo usato per l’immissione in libera pratica era intestato a un soggetto unionale e non all’acquirente nazionale. Era, pertanto, applicabile la risoluzione del Ministro delle Finanze 30.03.1999, n. 60, secondo cui la detrazione dell’imposta assolta...

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