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IVA
04 Giugno 2026
Triangolazioni e operazioni a catena: l’obbligo di identificazione Iva
La risposta dell’Agenzia delle Entrate qualifica come “operazione a catena” una triangolazione Polonia-Germania-Italia e impone l’identificazione Iva in Italia all’operatore intermedio tedesco.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 29.05.2026, n. 111 interviene su una fattispecie molto frequente nella pratica dei gruppi internazionali: una triangolazione tra 3 soggetti UE che, alla luce delle regole introdotte dalle “quick fixes”, viene riqualificata come operazione a catena con obbligo di identificazione Iva in Italia per l’intermediario.La società istante è un soggetto tedesco, non identificato e non stabilito ai fini Iva in Italia, attivo nel commercio di mobili. Nel 2023: un fornitore polacco ha ceduto beni alla società tedesca; la società tedesca ha rivenduto i beni a un cliente italiano; il trasporto è avvenuto direttamente dalla Polonia all’Italia, curato dall’operatore tedesco. Il cedente polacco ha fatturato con partita Iva polacca alla partita Iva tedesca dell’istante; quest’ultimo ha fatturato, con la propria partita Iva tedesca, al cliente italiano, che ha assolto l’Iva in Italia mediante inversione contabile.L’istante ha qualificato l’operazione come “triangolazione comunitaria” ex art. 141 della direttiva Iva, ritenendo quindi di non doversi identificare in Italia. Accortosi di non aver indicato in fattura il riferimento al reverse charge, ha chiesto se fosse possibile “rientrare” nel regime di semplificazione rettificando la fattura, ovvero, in subordine, come regolarizzare la posizione in caso di obbligo di identificazione in Italia e relative sanzioni.L’Agenzia non fonda la risposta...