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IVA 10 Aprile 2026

Triangolazioni “improprie” e detrazione Iva

Nelle triangolazioni unionali con soggetto extra-UE, la Cassazione con ordinanza n. 8129/2026 ha dichiarato che legittimato alla detrazione dell’Iva è chi effettua lo sdoganamento in Italia.

Con l’ordinanza 1.04.2026, n. 8129 la Cassazione torna a pronunciarsi sul regime Iva delle operazioni cosiddette “triangolari improprie” che coinvolgono un soggetto extra-Unione Europea (produttore), un intermediario comunitario (holding) e una società italiana destinataria finale (filiale commerciale). Tale assetto, estremamente diffuso nella realtà commerciale internazionale, pone specifici interrogativi circa la titolarità e la legittimità della detrazione Iva assolta in dogana, specie quando la merce viene spedita direttamente nel territorio nazionale, pur in presenza di una vendita a catena.

Caso esaminato - L’Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti della società italiana, contestando la detrazione dell’Iva sulle importazioni relative agli anni 2007 e 2008 (art. 54 D.P.R. 633/1972), poiché in presenza di una triangolazione atipica: la merce, acquistata dalla holding olandese (che aveva ricevuto fattura dalla casa madre statunitense), veniva spedita direttamente in Italia dove era sdoganata dalla società italiana tramite spedizioniere doganale. L’Amministrazione riteneva che solo il soggetto olandese, in quanto intestatario della bolletta doganale, fosse legittimato alla detrazione. Il rapporto commerciale tra Olanda e Italia avrebbe dovuto essere qualificato come cessione interna, con obbligo per l’operatore olandese di nominare rappresentante fiscale ex art. 17 D.P.R. 633/1972 ed emettere fattura imponibile nei confronti della filiale italiana; in difetto, quest’ultima avrebbe dovuto regolarizzare tramite autofattura.
Pronuncia della Cassazione - La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, affermando i seguenti principi:
- la triangolazione tra soggetti residenti in Stati diversi (extra-UE, UE e Italia) va analizzata tenendo conto del luogo di introduzione fisica della merce;
- la prima cessione (USA-Olanda), avendo a oggetto beni mai introdotti nel territorio della Comunità ma spediti direttamente in Italia, è fuori campo Iva sotto il profilo territoriale, in applicazione degli artt. 2 e 7 D.P.R. 633/1972 e della Direttiva 2006/112/CE;
- solo la seconda cessione (Olanda-Italia), cui consegue la presentazione della merce in dogana in Italia, integra gli estremi dell’importazione ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 633/1972, rendendo l’imposta esigibile e consentendo al soggetto che ha provveduto allo sdoganamento la detrazione dell’Iva doganale;
- la Corte riconosce la piena legittimità dell’operato della società italiana, riconducendo la detrazione al principio di neutralità dell’imposta e uniformandosi all’orientamento già espresso (Cass. 16.11.1992, n. 12263), secondo cui, per identificare l’effettivo importatore, rileva esclusivamente chi abbia materialmente sdoganato la merce, senza che assumano importanza le vicende negoziali anteriori.
Risultano determinanti nella decisione i seguenti riferimenti:
- D.P.R. 633/1972: artt. 1 (applicazione dell’Iva sulle importazioni), 19 (detrazione), 54 (rettifica), 67 (importazioni), 17 (rappresentante fiscale e reverse charge);
- D.L. 331/1993: artt. 38, 40, 41, 44, 46, 47 (acquisti e cessioni intracomunitarie, obblighi connessi, rilevanti anche per le triangolazioni);
- Direttiva 2006/112/CE: artt. 2, 13, 32, 193, 201 in tema di territorialità, importazione e assolvimento dell’Iva;
- R.M. Finanze n. 60/1999: posizione ministeriale su detrazione legata all’intestazione del titolo doganale;
- giurisprudenza: Cass. 16.11.1992, n. 12263; CGUE cause C-187/14, C-132/16 (nesso diretto tra costo e attività economica ai fini detrazione Iva).

L’ordinanza in commento ribadisce la rilevanza della neutralità dell’imposta e la necessità, nelle triangolazioni improprie, di porre l’Iva e il connesso diritto alla detrazione effettivamente in capo al soggetto che sostiene l’onere dell’operazione doganale e dell’immissione in consumo in Italia. Rigettato infine ogni rilievo “elusivo”, in assenza di riscontri specifici, la Corte ha condannato l’Amministrazione alle spese, confermando la piena legittimità dell’operato dell’operatore nazionale.