La non imponibilità Iva richiede la prova ab origine e con rappresentazione documentale che trattasi di un’operazione di cessione nazionale in vista di trasporto a un cessionario residente all’estero.
L’ordinanza della Cassazione 16.11.2025 n. 30183 affronta il trattamento Iva delle triangolazioni interne con destinazione finale in altro Stato membro, concentrandosi sulla corretta applicazione dell’art. 58 D.L. 331/1993 alla prima cessione nazionale (da IT1 a IT2).La struttura dell’operazione esaminata è quella tipica: un primo cedente italiano (IT1) trasferisce i beni a un secondo operatore (IT2 – promotore dell’operazione), anch’esso italiano, che poi li rivende a un acquirente UE, con un unico trasporto dal territorio nazionale verso lo Stato membro di destinazione. Secondo la società, la prima cessione era “neutra” e costituiva solo una fase preparatoria dell’operazione intracomunitaria, da trattare come tale ai sensi degli artt. 58 e 41.La C.T.R. Toscana aveva accolto questa impostazione ritenendo sufficiente, ai fini della non imponibilità, la prova dell’effettivo trasporto della merce all’estero.La Cassazione, invece, disattende tale conclusione richiamando un principio costante: il trasferimento fisico dei beni fuori dal territorio nazionale non è condizione sufficiente per far rientrare la prima cessione nel regime di non imponibilità. Ciò che rileva è la dimostrazione che, fin dall’origine, la cessione interna è stata strutturata come parte di una triangolazione destinata al cliente UE, con un vincolo di destinazione che il primo cedente e il soggetto interposto devono avere chiaramente condiviso e documentato.La norma consente di...