Con la sentenza del 7.10.2026, causa T-773/25, il Tribunale dell’Unione Europea, investito in via pregiudiziale dal Verwaltungsgerichtshof austriaco nell’ambito del nuovo meccanismo di filtro di cui all’art. 50-ter dello Statuto della Corte di giustizia, ha compiuto un passo ulteriore rispetto alla nota pronuncia Luxury Trust Automobil (Corte UE 8.12.2022, causa C-247/21) in tema di triangolazioni intracomunitarie.
Il caso analizzato ha riguardato una società austriaca che tra il 2011 e il 2014 aveva acquistato beni da fornitori svedesi e danesi, facendoli spedire direttamente a propri clienti in altri Stati membri: una tipica triangolazione, in cui l’acquirente intermedio, per beneficiare del regime di semplificazione ex artt. 42 e 141 direttiva 2006/112/CE, deve designare il destinatario finale quale debitore d’imposta, indicando in fattura la dicitura “inversione contabile”. In realtà, nel caso specifico, le fatture originarie non recavano alcuna menzione dell’operazione triangolare né del trasferimento del debito d’imposta. In sede di controllo, l’amministrazione austriaca ha negato il regime derogatorio, qualificando le cessioni come acquisti intracomunitari cumulativi soggetti a imposta in Austria e disconoscendo la detrazione a monte. Nel 2015, nel tentativo di sanare retroattivamente la propria posizione, la società ha rettificato fatture ed elenchi riepilogativi inserendo la dicitura mancante; tuttavia, l’amministrazione non ha riconosciuto l’effetto della correzione, dando origine al contenzioso.
In primis il Tribunale ha confermato che la designazione in fattura non rappresenta un requisito meramente formale, ma è condizione sostanziale per l’operatività del regime di semplificazione: la sua realizzazione “a posteriori” non costituisce una rettifica, bensì la prima vera emissione della fattura richiesta, inidonea a produrre effetti retroattivi.
La novità sta nel passo successivo: secondo il Tribunale, non solo la fattura tardiva non ha efficacia retroattiva (ex tunc), ma deve escludersi anche la possibilità della stessa di produrre effetti per il futuro, ovvero a partire dalla data della relativa emissione (c.d. effetto ex nunc).
Le ragioni sono sostanzialmente 3. In primo luogo, per il periodo compreso tra le cessioni e l’emissione della fattura corretta, gli obblighi di identificazione, dichiarazione e imposizione a carico dell’acquirente intermedio nello Stato di destinazione sono già sorti secondo le regole ordinarie e non vengono meno retroattivamente (l’obiettivo di semplificazione amministrativa non può più essere conseguito a posteriori). In secondo luogo, ammettere una regolarizzazione tardiva esporrebbe al rischio di mutamenti di fatto intervenuti nel frattempo, come la scomparsa dell’acquirente finale, compromettendo la corretta tassazione nello Stato di destinazione. In terzo luogo, la dicitura “inversione contabile” serve a garantire che il destinatario della cessione sia posto in grado di conoscere, fin da subito, la propria qualità di debitore d’imposta: un’informazione recapitata anni dopo è incompatibile con questa funzione.
L’orientamento espresso è significativo per gli operatori che effettuano triangolazioni intracomunitarie perché conferma che la corretta compilazione della fattura (con, in particolare, l’espressa designazione del cessionario finale quale debitore d’imposta) deve avvenire fin dall’origine. In tal senso, quindi, nessuna correzione successiva, per quanto tempestiva, può salvare gli anni pregressi né consentire di dichiarare l’importo di regolarizzazione nel periodo corrente o in uno futuro.
Altrettanto significativo è, infine, il fatto che la pronuncia provenga dal Tribunale dell’Unione Europea e non dalla Corte di giustizia: è un segno che, con il nuovo meccanismo di filtro dei rinvii pregiudiziali in vigore dal 2024, anche la materia Iva comincia a essere presidiata da questo livello di giurisdizione unionale.
