Tributi armonizzati: sempre il contraddittorio endoprocedimentale?
Il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità dell'atto impositivo solo se il contribuente prospetta in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (CGT Campania 25.05.2023, n. 3408).
L’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti di una tabaccheria un accertamento tributario nel 2017, con cui venivano rideterminati con metodo analitico induttivo presunti maggiori redditi relativamente all'anno d'imposta 2012 rispetto a quelli dichiarati dal contribuente, esercente dell’attività di rivendita di tabacchi.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha accolto il ricorso rilevando la nullità dell'avviso di accertamento in quanto caratterizzato da gravi ed evidenti errori idonei a inficiarne la validità. La Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello incidentale del Fisco, rigettando l'originario ricorso del contribuente. Con l'ordinanza 25.10.2021, n. 29814 la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata. La tabaccheria presentò, poi, ricorso in riassunzione sostenendo:
l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa valutazione della documentazione in sede di contraddittorio procedimentale;
l'erroneità della ricostruzione reddituale effettuata nell'avviso di accertamento impugnato;
la nullità dell'avviso di accertamento per erroneità dei dati del contribuente.
Il contribuente obietta la pretesa illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa valutazione della documentazione in sede di contraddittorio procedimentale. Tuttavia, il Fisco ha...