Ai sensi dell'art. 13, c. 2 D.L. 6.12.2011, n. 201, i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata a una sola unità. Ne deriva che l'unità immobiliare, di proprietà o in usufrutto dell'anziano o disabile residente in una casa di riposo o in un istituto di ricovero, può essere assimilata all'abitazione principale.
Tale previsione rappresenta una facoltà e non un obbligo, in quanto rientra tra i casi di assimilazione facoltativa all'abitazione principale, così come stabilito dalla normativa in materia di Imu e Tasi. In sostanza, il Comune può considerare alla stregua dell'abitazione principale un immobile, posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto, anche quando non coesistono i 2 requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica del proprietario. In questo modo, specifiche categorie di contribuenti, definite “deboli”, possono beneficiare dell'esenzione Imu e Tasi anche non avendone pieno diritto.
Le condizioni indispensabili sono le seguenti:
- trasferimento della residenza esclusivamente...