La Cassazione, sezione penale, con 5 sentenze, ha statuito che in caso di truffa accertata in tema di bonus edilizi, è possibile disporre il sequestro anche a carico del terzo acquirente.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con 5 sentenze depositate il 28.10.2022, ha rigettato il ricorso proposto dai cessionari “qualificati”, acquirenti di crediti d’imposta da superbonus e precisamente Poste Italiane, Cassa Depositi e Prestiti, Groupama Assicurazioni, Banco Desio e Illimity Bank.
Le controversie traggono origine dai sequestri disposti dai rispettivi Tribunali a fronte del reato contestato a carico degli originari beneficiari di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa, evasione fiscale e falso al fine di beneficiare indebitamente del c.d. superbonus di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020, nonché dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata indebita compensazione. Quadro accusatorio molto grave che ha indotto il GIP a disporre il sequestro impeditivo ai sensi dell’art. 321, c. 1 c.p.p. nei confronti degli intermediari finanziari che si sono resi acquirenti dei vari crediti d’imposta oggetto di reato.
La tesi difensiva dei vari istituti si è basata sulla contestazione del vizio di motivazione, considerato che, dall’analisi della norma istitutiva del superbonus e dalle varie interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle numerose circolari emanate, si evince l’alterità tra detrazione d’imposta a favore del beneficiario originario e credito d’imposta che...