Il contribuente ha proposto ricorso affidato a 2 motivi:
- il trustee denuncia la violazione dell'art. 73 del Tuir e la relativa nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c. per avere i giudici regionali erroneamente ritenuto la legittimazione passiva del trust;
- si denuncia la violazione e falsa applicazione della normativa amministrativa sulla emissione e notifica delle cartelle esattoriali e relativa nullità della sentenza.
Corte di Cassazione, sentenza 30.03.2021, n. 8719 - L'Agenzia delle Entrate liquidava le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale dovute sul valore di beni ritrasferiti ai disponenti. I beneficiari dei rispettivi trust dichiaravano di rinunciare irrevocabilmente alla posizione giuridica di beneficiari che loro derivava in forza dei trust medesimi, con il conseguente riconoscimento che unici beneficiari del trust divenivano gli stessi disponenti.
Il notaio si opponeva dinanzi alla Commissione tributaria provinciale la quale respingeva il ricorso, sul presupposto che le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale sono dovute in presenza di un trasferimento implicante l'espletamento delle formalità di trascrizione e di voltura nei registri immobiliari.
L'appello proposto dal professionista veniva respinto dalla C.T.R. della Toscana. In particolare, i giudici regionali affermavano che, in seguito alla richiesta del disponente di cessare anticipatamente il trust e di ottenere dal trustee la restituzione dei beni costituiti in trust, si era verificato l'effetto traslativo in senso proprio dal trustee ai disponenti originari.
Il ricorrente si rivolge alla Corte di Cassazione. Per questa Corte la retrocessione del patrimonio in trust appare fenomeno del tutto neutrale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, ritenendo che le imposte ipotecarie e catastali vadano in misura fissa.
