La L. 112/2016 sull'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, introduce una particolare fattispecie di trust a tutela di tali soggetti, disciplinando i requisiti formali e sostanziali al cui rispetto sono legati i relativi benefici fiscali.
L'istituzione del trust deve avvenire per atto pubblico. L'atto costitutivo deve identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, descrivere la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni del soggetto beneficiario e identificare come esclusivi beneficiari le persone con gravi disabilità. I beni di qualsiasi natura conferiti nel trust devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust. Inoltre, l'atto istitutivo del trust deve individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto di istituzione del trust e deve definirne la durata finale nella data della morte del beneficiario e la destinazione del patrimonio residuo alla morte del beneficiario.
Al rispetto dei requisiti, l'art. 6, c. 1 L. 112/2016 introduce due sostanziali benefici fiscali: l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e l'esenzione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, rimandata al momento successivo alla morte del beneficiario in capo al soggetto a cui è stato destinato l'eventuale residuo patrimoniale del trust.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 513/2019 affronta l'applicabilità dei benefici fiscali con riferimento all'esenzione delle imposte di successione e donazione, in caso l'atto di dotazione sia contestuale alla costituzione e istituzione di un trust il cui soggetto beneficiario non sia ancora stato riconosciuto come disabile grave. La risposta, oltre a ricordare tutti i requisiti formali e sostanziali delle agevolazioni fiscali, tra cui anche quello di essere in un'accertata condizioni di grave disabilità, risolve la questione affermando che, nel momento della dotazione, non essendo ancora ufficiale lo stato di disabile grave, il soggetto beneficiario sarà tenuto al pagamento delle imposte sulle donazioni, oltre che alle eventuali imposte catastali, così come normalmente previsto dalla normativa in vigore; nel momento successivo in cui verrà accertato lo stato di grave disabilità, il contribuente potrà richiedere il rimborso del maggiore importo versato calcolato come la differenza tra l'importo versato e l'ammontare dell'imposta nelle casistiche previste dall'art. 6, cc. 1 e 6 L. 11/2016.
